Articolo – 1 COSTITUZIONE
In data 06/10/2008 è stata costituita l’Associazione denominata: “ol Giopì de Sanga”, la sede sociale è a Zanica (BG) in Piazza della Repubblica presso il Centro Socio Culturale “Don Milani; il recapito è presso il sig. SEROLDI TULLIO, via Fiume, 7 – Zanica (BG).
Articolo 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie.
Articolo 3 – ENTRATE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali proventi dovranno essere re-impiegati in attività culturali. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 4 – FONDATORI E SOCI BENEMERITI
Sono aderenti all’Associazione:
L’adesione all’Associazione dà diritto all’associato, purché maggiorenne, di votare nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno costituito l’Associazione e sono i sottoscrittori del presente statuto.
Sono soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, versando le quote annue di partecipazione.
Sono benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione e ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo espressa domanda, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno di approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.
In presenza di motivi gravi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Articolo – 5 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
Articolo – 6 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (entro 31 marzo). Essa inoltre:
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aderenti.
Articolo – 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da 9 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, ed è aperta a tutti gli associati, senza diritto di voto.
Articolo – 8 IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione rappresenta la stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio Direttivo stesso.
Al Presidente compete, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione ed in casi eccezionali anche la straordinaria amministrazione. In questo caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea; il Consiglio Direttivo cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
l Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 9 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 10 – IL SEGRETARIO
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie ed opportune per il buon funzionamento dell’associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 11 – IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità.
Predispone il bilancio consuntivo e preventivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 12 – I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle assemblee del consiglio direttivo e il libro degli aderenti all’Associazione.
Articolo 13 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione della Assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti, alla data di convocazione dell’Assemblea.
Articolo 14 – AVANZI DI GESTIONE
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
E’ fatto altresì divieto di distribuire gli utili, anche in modo indiretto, a meno che non vengano effettuate distribuzioni per altre organizzazioni di utilità sociale.
Articolo 15 – COMPENSI AGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
I componenti degli organi dell’Associazione prestano la loro opera a titolo gratuito ed è vietata qualsiasi remunerazione anche sotto forma di rimborso spese, fatta eccezione delle spese documentate e deliberate da Consiglio Direttivo.
Articolo 16 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, dedotte le passività, ad altre Associazioni che non hanno scopo di lucro. In tale ipotesi, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che agiscano ai sensi del presente articolo, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge.
Nel caso d'imprecisioni negli articoli, o vogliate far rimuovere fotografie nelle quali non desiderate apparire,
vi preghiamo di scrivere a assistenza@olgiopidesanga.it
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